STATUTO della Associazione " ACQUA PER LA VITA - O.N.L.U S."

 TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.l) - E' costituita con sede in Diano d’Alba (CN), via Provinciale numero 24, una Associazione denominata "ACQUA PER LA VITA O.N.L.U S.".

Alla presente O.N.L.U.S. si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. n.460/1997 e successive modifiche.

Art.2) – L’Associazione ha durata a tempo indeterminato, in dipendenza della necessita' cui e' destinata e della collaborazione volontaria su cui regge.

Art.3) - L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; è aconfessionale, apolitica e apartitica.

L’attività è svolta specificatamente nel settore della beneficenza, in Italia e all’estero, attraverso erogazioni di aiuti umanitari, in denaro o in natura, finalizzati ad alleviare le condizioni di bisogno degli strati più deboli della popolazione indipendentemente dallo stato sociale, dal credo religioso e gruppo di appartenenza e  nel rispetto delle identità dei beneficiari.

In particolare le sue attività consistono in :

-        promozione di iniziative a sostegno di singoli o comunità in stato di disagio o povertà,  privilegiando interventi nei Paesi del Sud del Mondo(PSM);

-        sostegno ad attività di promozione della condizione femminile;

-        adesione ad iniziative volte a contrastare lo sfruttamento del minori in ogni parte del mondo;

-        promozione nel nostro paese di una cultura di pace, di solidarietà ed accoglienza, attraverso  iniziative culturali aventi ad oggetto le tematiche relative ai problemi del sottosviluppo;

-         iniziative volte a  diffondere  il valore della intercultura..

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art.4) - L'Associazione può collegarsi nelle forme più opportune con altre organizzazioni simili o con privati, associarsi e aprirsi alla collaborazione e allo scambio; potrà inoltre compiere tutte le operazioni economiche, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od utili allo svolgimento della propria attività.

 

TITOLO II

PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI

Art.5) - Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:

-        dai contributi degli aderenti;

-        dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo;

-        da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

-        dagli avanzi netti di gestione;

-        dalle eventuali eccedenze dei contributi associativi sulle spese;

-        da contributi di organismi nazionali ed internazionali;

-        da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro            1500.                          .

 

Art.6) – Per l’adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative versate da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;

- eventuali contributi di enti pubblici e privati e di privati cittadini;

- ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo annuale da effettuarsi all’atto dell’adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione annuale alla qualità di socio, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione.

Art.7) - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio si redige il bilancio consuntivo a norma di legge.

Art.8) - Gli eventuali utili di bilancio e gli avanzi di gestione saranno totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione. Si fa inoltre espresso divieto di distribuire fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.9) - E' fatto divieto di cedere beni o di prestare servizi diversi da quelli propri dell'Associazione, a condizioni più favorevoli ai soci e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'Associazione o ne fanno parte.

 

 

 

 

TITOLO III

MEMBRI DELL' ASSOCIAZIONE

Art.10) - L'Associazione e' costituita dalle seguenti tipologie di soci che collaborano gratuitamente:

- soci fondatori;

 - soci ordinari.

Art.11) - Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione.

Sono soci ordinari chiunque, persona fisica e giuridica, faccia domanda di far parte dell'Associazione condividendone gli scopi, versando la quota associativa annuale.

L’adesione è subordinata al giudizio di idoneità da parte del Consiglio Direttivo.

Possono essere soci solo i maggiori di età.

Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione accetta la collaborazione di volontari giudicati idonei dal Consiglio Direttivo.

Art.12) - La qualità di socio si perde per decesso, per rinuncia, per eventuale esclusione operata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e/o per la morosità nel versamento della quota annua.

Art.13) - E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualsiasi titolo dell'Associazione, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'Associazione stessa.

Art.14) – Può essere  prevista l'assunzione di personale remunerato nei limiti posti dalle norme vigenti in materia di O.N.L.U.S..

E' fatto divieto di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente la decima parte delle entrate a qualsiasi titolo percepite in ciascun esercizio annuale.

 

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

-        l’Assemblea dei soci;

-        Il Consiglio Direttivo;

-        Il Presidente;

-        Il Presidente Onorario(eventuale);

-        Il Vice Presidente;

-        Il Segretario;

-        Il Tesoriere;

-        Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

ASSEMBLEA

Art.15) - L'assemblea è costituita da tutti i soci e delibera in ordine a:

- bilancio preventivo e consuntivo;

- nomina, revoca e responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo;

- indirizzi e linee generali dell'Associazione;

- determinazione della quota associativa annuale;

- modificazioni dell'atto costitutivo;

- quant'altro riservato alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art.16) - L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, con comunicazione scritta inviata a ciascun socio effettivo, anche con mezzi telematici quali fax, posta elettronica, almeno l0 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con affissione dell'avviso presso la sede nello stesso termine.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo. Ogni socio può avere la delega di un solo altro socio.

Art.17) - L'assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da altro consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo o da un socio designato dall'Assemblea stessa.

Art.18) - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 C.C..

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19) - L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9), eletti dall'Assemblea per la durata di tre esercizi.

Possono essere membri del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci e possono essere eventualmente rieleggibili.

In caso di dimissione o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci.

Nel caso venga a mancare la maggioranza dei membri in carica, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

Art.20) - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente , un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed eventualmente un Presidente Onorario.

Art.21) - Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o quando richiesto dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti i soci.

Art.22) - Il Consiglio e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e, se opportuno, compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza e' obbligatoria per tutti gli associati.

Art.23) - E' fatto divieto di corrispondere, anche in natura, agli amministratori emolumenti individuali di qualsiasi tipo. E’ riconosciuta esclusivamente la possibilità di richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’assolvimento dei compiti correlati all’incarico.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art.24) – Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente compete l’ordinaria amministrazione, sulla base delle direttive emanate dall’Associazione e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta; in caso eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso la decisione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo alla sua prima convocazione.

 

Il PRESIDENTE ONORARIO

Art.25)- Il Presidente Onorario viene nominato dalla Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi membri e viene scelto tra i soci che si sono particolarmente distinti per la opera svolta nel perseguimento delle finalità della Associazione. Egli partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e può rappresentare la Associazione nelle manifestazioni ufficiali su delega  del Consiglio Direttivo stesso.

 

IL VICE PRESIDENTE

Art.26) – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

 

IL SEGRETARIO

Art.27) - Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea e del consiglio direttivo e coadiuva il Presidente ed il consiglio Direttivo nella esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento della amministrazione della Associazione. Cura la tenuta dei verbali delle assemblee e delle riunioni del consiglio direttivo nonché del libro degli aderenti alla associazione.

 

 

 

IL TESORIERE

Art.28) – Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri sociali, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile.

 

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 29) - La gestione della Associazione e' controllata da un Revisore dei Conti o da un Collegio di Revisori a norma di legge, eletti, se ritenuti necessari, dalla Assemblea dei Soci ogni triennio.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprieta' sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

 

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO - VARIE

Art.30) - Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

I beni e le somme che residuano in caso di scioglimento, cessione o estinzione dell'Associazione devono essere devoluti a similari organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità pubblica, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.31) - Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.32) – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.